Art. 4.

      1. Alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso l'ordine o il collegio professionale competente, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero, la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
      2. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il

 

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quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso l'ordine o il collegio professionale competente il certificato medico attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.